DGUE e FVOE: la check-list per non farsi escludere
In breve: cosa sono DGUE e FVOE?
Il DGUE è la tua autodichiarazione: non hai cause di esclusione e hai i requisiti della gara. Si compila sulla piattaforma dell'ente, gara per gara. Il FVOE è l'archivio di ANAC da cui l'ente controlla che quello che hai dichiarato sia vero: molti certificati ci arrivano da soli, le prove dei tuoi lavori le carichi tu. Quasi tutti gli errori del DGUE si correggono con il soccorso istruttorio; tre no: un requisito che non avevi, un subappalto necessario non dichiarato, una risposta che non arriva in tempo.
Contenuto informativo, non consulenza in materia di appalti. Riferimenti: D.Lgs. 36/2023 (artt. 24, 91, 94-99, 101, 119) nel testo in vigore dopo il correttivo (D.Lgs. 209/2024), comunicato MIT del 30 giugno 2023 sulla compilazione del DGUE, documentazione ANAC sul FVOE. Per un caso concreto vale il disciplinare della gara.
Una piccola impresa raramente perde una gara per il prezzo sbagliato di un euro. La perde più spesso prima, nella busta amministrativa: una sezione del DGUE lasciata vuota, un socio dimenticato, un subappalto non dichiarato, una richiesta dell'ente a cui non si risponde in tempo. Sono errori prevedibili, e quindi evitabili. Questa guida mette in fila quello che serve sapere, e finisce con una check-list da usare prima di premere «invia».
Cos'è il DGUE, oggi
Il Documento di gara unico europeo è un'autodichiarazione in formato standard, lo stesso in tutta l'Unione (Regolamento di esecuzione UE 2016/7). Vale come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: con il DGUE dichiari di non trovarti in nessuna delle cause di esclusione degli articoli da 94 a 98 del Codice e di avere i requisiti speciali chiesti dalla gara (articoli 100 e 103).
- Si compila sulla piattaforma dell'ente. L'articolo 91 del Codice vuole il DGUE in forma digitale. In pratica l'ente prepara la «richiesta» (in gergo tecnico ESPD request: i dati della gara e i requisiti) e tu compili la «risposta» (ESPD response) sulle schermate della piattaforma, che la salva nel formato stabilito da AgID (eDGUE-IT). Le schermate cambiano da una piattaforma all'altra, le domande no.
- È legato alla gara. Se la gara è divisa in lotti con requisiti diversi, serve un DGUE per ogni lotto, o per ogni gruppo di lotti con gli stessi requisiti.
- Sotto i 40.000 euro può non esserci. Negli affidamenti diretti sotto quella cifra basta una dichiarazione sostitutiva (art. 52): l'ente sceglie se usare un modello semplificato o il DGUE.
- Non è la prova, è la promessa. Nel DGUE dichiari; le prove l'ente le prende dopo, soprattutto dal FVOE. Nella Parte VI ti impegni a produrre le prove «su richiesta e senza indugio».
Le sei parti, e chi compila cosa
- Parte I, la procedura: la compila l'ente (per le gare pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea arriva in automatico). Tu controlla solo che sia la gara e il lotto giusti.
- Parte II, la tua impresa, in quattro sezioni:
- A: dati dell'impresa. Se sei una PMI indichi il fatturato del triennio prima della gara. La SOA si dichiara qui, nel riquadro della registrazione in elenchi ufficiali: organismo, numero e data dell'attestazione, categorie e classifiche. Qui dichiari anche la forma di partecipazione.
- B: i rappresentanti. Vanno indicati tutti i soggetti dell'articolo 94, comma 3 (vedi più sotto).
- C: l'avvalimento. Nome dell'impresa ausiliaria e requisiti che ti presta. Se l'avvalimento serve a prendere più punti (premiale), si scrive in modo generico, per non anticipare niente dell'offerta. Vedi la guida all'avvalimento.
- D: il subappalto. Le prestazioni o le lavorazioni che intendi subappaltare.
- Parte III, i motivi di esclusione: la compili tu, sezione per sezione (A condanne, B imposte e contributi, C insolvenza, conflitti di interesse e illeciti professionali, D altri motivi previsti dalla legge italiana).
- Parte IV, i requisiti speciali: la compili solo se il bando lo chiede. Per i lavori sotto i 150.000 euro senza SOA, qui si dichiara anche il costo del personale.
- Parte V: solo nelle procedure in cui l'ente limita il numero di candidati da invitare (ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
- Parte VI, le dichiarazioni finali: ti assumi la responsabilità di quello che hai scritto.
Chi altro compila un DGUE. In un raggruppamento, ogni impresa presenta il suo. Nei consorzi di cooperative, artigiani e consorzi stabili lo compilano sia il consorzio sia le consorziate che eseguono. L'impresa ausiliaria compila un DGUE suo (Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV se il bando la chiede, Parte VI) e in più firma la dichiarazione di impegno verso di te e verso l'ente, che va allegata a parte perché non fa parte del DGUE. I subappaltatori compilano il DGUE dopo che l'ente ha autorizzato il subappalto.
Parte II-D: il subappalto va dichiarato subito
Per poter subappaltare, al momento dell'offerta devi aver indicato quali lavori o quali parti del servizio intendi affidare ad altri (art. 119, comma 4). Chi non lo scrive nel DGUE, o nel modulo che il disciplinare indica, dopo non può subappaltare.
Il caso che costa di più è il subappalto necessario (detto anche qualificante): la gara ha una categoria scorporabile per cui non hai la SOA, e la copri affidando quella parte a un'impresa qualificata. Qui la dichiarazione non è una semplice intenzione: è il modo in cui dimostri di avere il requisito. Per questo, se manca, per la giurisprudenza prevalente non si recupera con il soccorso istruttorio: dichiaralo nel DGUE fin dall'inizio. Quali categorie si possano coprire così, e in che misura, lo dice il disciplinare: dopo il correttivo del 2024 alcuni punti sono discussi, e una lettura sbagliata qui porta all'esclusione.
Per chi dichiari: i soggetti dell'art. 94
Le condanne e le misure interdittive che escludono non riguardano solo l'impresa, ma anche le persone elencate dall'articolo 94, comma 3. Vanno indicate nella Parte II-B, e le dichiarazioni della Parte III valgono anche per loro:
- l'impresa stessa, per la responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001);
- nell'impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
- nella società in nome collettivo: i soci amministratori e il direttore tecnico;
- nella società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- nelle altre società: i membri del consiglio di amministrazione con la legale rappresentanza (compresi institori e procuratori generali), i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, chi ha poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il direttore tecnico e il socio unico;
- in tutti i casi, l'amministratore di fatto.
Se un socio è una società, contano i suoi amministratori. Il vecchio codice citava anche il socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci; il testo attuale non lo nomina più. Se il disciplinare chiede dichiarazioni per altre persone, segui il disciplinare, o chiedi un chiarimento all'ente prima della scadenza.
Parte III: cosa ti chiede
Qui non ti diciamo cosa rispondere, perché dipende dalla storia della tua impresa. Ti diciamo cosa chiede ogni sezione, secondo le istruzioni del Ministero delle infrastrutture (comunicato del 30 giugno 2023):
- Sezione A, condanne penali (art. 94, comma 1): per ognuno dei soggetti dell'articolo 94. Se c'è una condanna, il modulo chiede il tipo di reato, la durata della pena ed eventuali pene accessorie, e le misure prese per rimediare («self-cleaning», art. 96), indicando se sono già state adottate o ancora da adottare.
- Sezione B, imposte e contributi: le violazioni gravi. Se hai pagato, compensato o preso un impegno vincolante a pagare (art. 95, comma 2), si indica, e si dice se è avvenuto prima della scadenza della gara.
- Sezione C, insolvenza, conflitti di interesse, illeciti professionali: qui vanno anche le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nel riquadro sul diritto del lavoro) e i gravi illeciti professionali dell'articolo 98, indicando in dettaglio quale fattispecie.
- Sezione D, altri motivi previsti dalla legge italiana: tra questi le cause legate alla normativa antimafia (art. 94, comma 2).
Un punto che vale per tutte le sezioni: fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti su esclusione, selezione o aggiudicazione è esso stesso un grave illecito professionale (art. 98, comma 3, lettera b). Se c'è un fatto che non sai come inquadrare, decidilo con chi segue le tue gare prima di compilare, non dopo. Se hai documenti sul self-cleaning, vanno messi nel FVOE e nel DGUE si scrive che la documentazione è presente nel FVOE.
Errori che escludono ed errori che si sistemano
Quando la busta amministrativa ha un buco, l'ente di regola non ti esclude subito: ti chiede di sistemarlo con il soccorso istruttorio (art. 101), dandoti un termine fra 5 e 10 giorni. Il soccorso riguarda la domanda, il DGUE e gli altri documenti amministrativi, mai l'offerta tecnica ed economica.
Di solito si sistemano:
- un DGUE incompleto: una sezione vuota, un dato mancante, una dichiarazione irregolare;
- la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento o l'impegno a costituire il raggruppamento non caricati, purché esistessero già con data certa prima della scadenza delle offerte.
Non si sistemano:
- un requisito che alla scadenza non avevi: il soccorso corregge come l'hai dichiarato, non ti dà quello che mancava;
- il subappalto necessario non dichiarato (vedi sopra);
- qualunque cosa che cambi l'offerta tecnica o economica: l'ente può chiedere chiarimenti, ma la risposta non può modificarla;
- una dichiarazione non vera: non è un errore da correggere, può diventare un motivo di esclusione;
- la risposta che non arriva nel termine: chi non risponde è escluso (art. 101, comma 2). Conta quello che arriva sulla piattaforma entro il termine, non quello che hai pronto: un errore di invio vale come una risposta mancata. E quando il disciplinare chiede un dettaglio (per esempio classi e ambiti di una licenza), il solo numero non basta.
Finché le buste non sono aperte puoi anche chiedere tu la rettifica di un errore materiale nell'offerta, con le stesse modalità con cui l'hai presentata, a patto che non cambi la sostanza (art. 101, comma 4).
Il FVOE: cos'è e cosa ci metti tu
Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico sta nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC (art. 24 del Codice). È da lì che l'ente verifica le cause di esclusione e i requisiti che hai dichiarato (art. 99), e l'ente non può chiederti documenti che sono già nel fascicolo o che può prendere dalle banche dati pubbliche. Lo usano l'ente (con il profilo del responsabile unico del progetto), le imprese e le SOA.
Cosa arriva da solo. Secondo l'elenco pubblicato da ANAC, fra gli altri: il certificato del casellario giudiziale e l'anagrafe delle sanzioni amministrative (Ministero della Giustizia), i carichi fiscali definitivamente accertati e quelli pendenti (Agenzia delle Entrate), la visura e i bilanci (Camere di commercio), la consistenza media del personale (INPS), il prospetto sui lavoratori disabili e il rapporto sulla parità di genere (Ministero del Lavoro), la white list e la comunicazione antimafia (Ministero dell'Interno), l'estratto del casellario delle imprese e, dal maggio 2026, la verifica del contributo ANAC.
Cosa carichi tu. I documenti «la cui produzione è a proprio carico», come li chiama ANAC: in genere le prove dei requisiti speciali che nessuna banca dati possiede, per esempio contratti, fatture o certificati di buona esecuzione per i servizi e le forniture analoghe, e la documentazione sul self-cleaning. Quali servono esattamente lo dice il disciplinare.
Come si fa. Si entra dal portale dei servizi ANAC con SPID, CIE o CNS e il profilo di amministratore dell'operatore economico. Con «Aggiungi documento» si inserisce il documento con la sua data di fine validità, e lo si associa al fascicolo della gara (ce n'è uno per ogni gara, cercabile per CIG).
Il PassOE non c'è più. Con il FVOE 2.0, in funzione dal 1° gennaio 2024, ANAC lo ha dismesso. Dal comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 l'ente accede al fascicolo della gara senza chiederti un'autorizzazione esplicita; l'autorizzazione resta per le verifiche che l'ente fa prima di avviare una procedura.
Perché il FVOE «non funziona»
Molte volte il fascicolo funziona, ma è lento o incompleto per motivi che si possono prevedere:
- Alcuni certificati non sono immediati. Per ANAC il casellario giudiziale arriva in circa 2 ore, la comunicazione antimafia in 5 giorni, i carichi fiscali definitivi in 10 giorni lavorativi, quelli pendenti fino a 30 giorni. La verifica dopo l'aggiudicazione può quindi durare settimane.
- I tuoi documenti scadono. Un documento caricato da te con la data di fine validità superata passa allo stato «non utilizzabile». L'ente può mandarti una richiesta di aggiornamento o di un documento mancante: arriva come notifica nel FVOE, e le notifiche scadono.
- Il documento c'è, ma non è nel fascicolo giusto. Un documento va associato al fascicolo della gara: caricato e non associato, l'ente non lo trova lì.
- I dati d'origine non sono aggiornati. Il fascicolo prende i dati dalle banche dati che li producono: se la visura camerale non riporta l'ultimo cambio di amministratori o di direttore tecnico, la verifica guarda persone diverse da quelle che hai dichiarato nella Parte II-B.
- Non si entra. Serve la registrazione ai servizi ANAC, un'identità digitale e il profilo giusto: farlo il giorno in cui l'ente chiede un documento significa perdere giorni.
La legge stessa mette in conto i guasti. Dal correttivo (D.Lgs. 209/2024), se il fascicolo o i sistemi collegati non funzionano, trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione l'ente può aggiudicare con un'autocertificazione dell'offerente, fare i controlli dopo e recedere dal contratto se manca un requisito (art. 99, comma 3-bis). Quindi un requisito dichiarato e non vero non si salva perché il sistema era fermo: viene fuori più tardi.
La check-list prima dell'invio
- Ho letto nel disciplinare quali documenti vanno nella busta amministrativa e in che formato (DGUE sulla piattaforma o modello dell'ente).
- La Parte I corrisponde alla gara e al lotto su cui partecipo; se i lotti hanno requisiti diversi, ho un DGUE per ognuno.
- Nella Parte II-A la SOA è indicata con organismo, numero, data, categorie e classifiche, e l'attestazione è in corso di validità.
- Nella Parte II-B ci sono tutti i soggetti dell'art. 94, comma 3, e corrispondono alla visura camerale di oggi.
- Se mi avvalgo di un'altra impresa: Parte II-C compilata, DGUE dell'ausiliaria, dichiarazione di impegno e contratto di avvalimento allegati.
- Se subappalto, e soprattutto se mi manca la SOA per una scorporabile: le lavorazioni sono indicate nella Parte II-D o nel modulo che chiede il disciplinare.
- Ogni sezione della Parte III ha una risposta, per tutti i soggetti, e ho deciso prima di compilare come dichiarare i fatti dubbi.
- La Parte IV è compilata se il bando la chiede (e per i lavori sotto 150.000 euro senza SOA c'è il costo del personale).
- In un raggruppamento o consorzio, ogni impresa che deve farlo ha il suo DGUE.
- Garanzia provvisoria, impegno a costituire il raggruppamento e contratto di avvalimento hanno una data certa anteriore alla scadenza.
- I documenti che devo mettere io nel FVOE sono caricati, in corso di validità e associati alla gara.
- La firma digitale è valida e i file sono firmati come chiede il disciplinare.
- Dopo l'invio controllo la PEC e le comunicazioni della piattaforma: a un soccorso istruttorio rispondo entro il termine, e verifico che l'invio sia andato davvero a buon fine.
Domande frequenti
Cos'è il DGUE?
È il Documento di gara unico europeo: un'autodichiarazione in formato standard, uguale in tutta l'Unione, con cui l'impresa dichiara di non trovarsi in nessuna causa di esclusione e di avere i requisiti chiesti dalla gara. Oggi si compila in forma digitale sulla piattaforma usata dall'ente per quella gara (art. 91 del D.Lgs. 36/2023).
Sotto i 40.000 euro serve il DGUE?
Non sempre. Negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro basta una dichiarazione sostitutiva (art. 52 del Codice) e l'ente può scegliere se usare un modello semplificato oppure il DGUE. Vale quello che chiede la richiesta di offerta.
Un errore nel DGUE fa escludere?
Di solito no, se riguarda la documentazione amministrativa: l'ente deve chiederti di integrare o correggere con il soccorso istruttorio, dandoti da 5 a 10 giorni. Fanno escludere invece un requisito che alla scadenza non avevi, una dichiarazione non vera, il subappalto necessario non dichiarato e la mancata risposta nel termine.
Chi compila il DGUE in un raggruppamento o con l'avvalimento?
Ognuno il suo. In un raggruppamento ogni impresa presenta un DGUE distinto; l'impresa ausiliaria compila il proprio (Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV se il bando lo chiede, Parte VI) e firma a parte la dichiarazione di impegno, che non fa parte del DGUE. I subappaltatori compilano il DGUE dopo l'autorizzazione al subappalto.
Cos'è il FVOE?
È il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, gestito da ANAC (art. 24 del Codice): l'archivio da cui l'ente verifica quello che hai dichiarato nel DGUE. Molti certificati arrivano da soli dalle banche dati pubbliche; i documenti che nessuna banca dati possiede li carichi tu.
Il PassOE serve ancora?
No. Con il FVOE 2.0, in funzione dal 1° gennaio 2024, ANAC ha dismesso il PassOE. Dal comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 l'ente accede al fascicolo della gara senza bisogno della tua autorizzazione esplicita. Se un disciplinare te lo chiede ancora, chiedi un chiarimento all'ente.
Contenuto informativo, non consulenza in materia di appalti. Riferimenti: D.Lgs. 36/2023, artt. 24, 52, 91, 94-99, 101, 119; Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7; comunicato MIT prot. 6212 del 30 giugno 2023; delibera ANAC n. 262/2023 sul FVOE.
Vedi anche: le gare aperte oggi per settore e regione, con base d'asta e scadenza.
Fonti: Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) su Normattiva; Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, modello di DGUE, su EUR-Lex; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, linee guida per la compilazione del DGUE; AgID, specifiche tecniche del DGUE elettronico italiano (eDGUE-IT); ANAC, Fascicolo virtuale dell'operatore economico; ANAC, documenti e informazioni disponibili attraverso il FVOE.